Consiglio Direttivo Anno 2016
Presidente: Avv. Cacciagrano Paolo
Vice Presidente: Dott. Olivieri Bruno, CdL CPO Pescara
Tesoriere: Dott.ssa Ricciarelli Claudia, CdL CPO Pescara
STATUTO
Associazione Giovani Consulenti del Lavoro della Provincia di Pescara
Articolo
1: Denominazione.
E’
costituita un’associazione denominata “Associazione Giovani
Consulenti del Lavoro della Provincia di Pescara” in breve anche
“Giovani C.D.L. della Provincia di Pescara”.
Articolo
2: Sede.
L’associazione
ha sede in Spoltore
(Pe) alla s.s. 16 bis n. 90.
Il consiglio direttivo potrà stabilire la sede in altro luogo purché
entro la provincia di Pescara.
Articolo
3: Durata.
L’associazione
ha durata indeterminata.
Articolo
4: Scopo.
L’associazione
ha per scopo la promozione della figura professionale del giovane
consulente del lavoro sia nell'ambiente lavorativo che in quello
sociale. Per il raggiungimento di tale scopo, essa potrà organizzare
corsi, convegni, conferenze ed incontri che favoriscano il
consolidamento di legami professionali e di condivisione.
Articolo
5: Soci.
Sono
Soci Ordinari dell’associazione, i consulenti del lavoro iscritti
all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pescara che
all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età.
Sono
Soci Onorari coloro i quali, individuati e nominati dal consiglio
direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a
favore dell’associazione. I Soci Onorari partecipano all’assemblea
ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche
elettive.
Sono
Soci Simpatizzanti, privi del diritto di voto, i consulenti del
lavoro che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età ed i
Praticanti iscritti nell'apposito registro tenuto dal Consiglio
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Pescara e per il solo periodo d'iscrizione in tale registro.
Articolo
6: Ammissione.
La
domanda di ammissione è sottoposta all’approvazione del consiglio
direttivo.
La
qualifica di Socio decorre dalla data di ammissione da parte del
consiglio direttivo stesso.
Articolo
7: Perdita della qualità di socio.
La
qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:
a)
dimissioni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r., fax
ovvero pec;
b)
perdita dei requisiti previsti dal precedente articolo 5;
c)
espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, previa convocazione
ed audizione del socio per il contraddittorio, nei casi di:
-morosità
o comunque mancato pagamento della quota sociale entro i termini;
-inosservanza
grave a obblighi o norme previsti nel presente statuto, nonché
inosservanza del Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro.
Articolo
8: Organi.
Gli
organi dell’associazione sono i seguenti:
-L’assemblea;
-Il
consiglio direttivo;
-Il
presidente del consiglio direttivo.
-Il
vice presidente del consiglio direttivo
Articolo
9: Assemblea.
L’assemblea
dei soci è l’organo deliberativo dell’associazione, è composta
da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta
all’anno entro il mese di aprile.
Hanno
diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota associativa periodica.
Ogni
socio, fatto salvo quanto precede, ha un voto in assemblea. E’
ammessa la possibilità di delega, esclusivamente ad altro socio. E'
vietato detenere un numero di deleghe superiori a due.
L’assemblea
si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso
di convocazione, purché nella Provincia di Pescara.
La
convocazione viene fatta dal consiglio direttivo, e per esso dal suo
presidente, non meno di sette giorni liberi prima della data fissata
per l’adunanza mediante invio di una convocazione per iscritto a
mezzo raccomandata a.r., pec ovvero fax contenente l’ordine del
giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza.
L’assemblea
deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa periodica.
L’assemblea
è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; in sua assenza,
dal vicepresidente del consiglio direttivo; in assenza anche di
quest’ultimo, l’assemblea nomina tra i presenti il proprio
presidente. La stessa assemblea nomina un segretario della riunione,
il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal presidente e
dal segretario medesimo. Spetta al presidente verificare la regolare
costituzione dell’assemblea, moderare la discussione e proclamare i
risultati. I lavori dell’assemblea sono riportati nel verbale
redatto dal segretario, nel quale devono essere riassunti gli
interventi dei soci che ne facciano espressa richiesta.
Le
delibere assembleari sono rese note a tutti i soci.
L’assemblea
ordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando
interviene almeno la metà più uno dei soci; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea
ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
- nomina i membri del consiglio direttivo;
- approva e modifica i regolamenti interni dell’associazione;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e su quant’altro ad essa domandato per legge o per statuto.
L’assemblea
straordinaria delibera all'unanimità sulle seguenti materie:
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio.
Le
delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese
in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se
assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo
10: Consiglio direttivo.
L’associazione
è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre soci.
Il
consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea e dura in carica 1
(un) anno.
Il
consiglio direttivo attribuisce nel proprio ambito le cariche di
presidente, vicepresidente e tesoriere e ne definisce le competenze
non espressamente regolate dal presente statuto.
Il
consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e
comunque ogni volta che sia necessario, su richiesta del presidente o
di uno dei suoi membri. Esso si riunisce validamente quando è
presente la maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal
presidente, in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di
entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Non è ammessa la
rappresentanza.
Delle
riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto
dal presidente e da un segretario appositamente nominato fra i
consiglieri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei
presenti.
Il
consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. In
particolare esso procede:
- alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea;
- alla predisposizione dei regolamenti interni dell’associazione ed alle relative modifiche;
- alla fissazione delle quote associative annuali;
- alla revisione degli elenchi dei soci;
- alle decisioni sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- alle deliberazioni su ogni altra questione che ad esso spetti in virtù del presente statuto ovvero che riguardi l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il
consiglio direttivo può anche delegare parte delle proprie
attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della
delega.
Articolo
11: Presidente del consiglio direttivo.
Al
presidente del consiglio direttivo, e, in caso di assenza o
impedimento di questi, al vicepresidente, è attribuita la
rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio,
spettando a lui la firma degli atti sociali che impegnano
l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il
Presidente del Consiglio Direttivo, riveste inoltre la carica di
Rappresentante Provinciale presso il Coordinamento Nazionale.
Articolo
12: Entrate, patrimonio, esercizio finanziario.
Le
entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote associative periodiche versate dai soci;
- dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il
patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della associazione.
L’esercizio
finanziario si apre l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Il
consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che
dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea.
Il
bilancio annuale deve contenere la situazione economica e
finanziaria dell’associazione e deve essere reso noto a tutti gli
associati.
E’
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Letto,
confermato e sottoscritto.